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Fondazione della Società Italiana di Diabetologia per la ricerca in diabetologia e malattie metaboliche DIABETE RICERCA Ente del Terzo Settore
In breve anche “FONDAZIONE DIABETE RICERCA ETS”
Art. 1 Denominazione, Sede e Durata
È costituita la "Fondazione della Società Italiana di Diabetologia per la ricerca in diabetologia e malattie metaboliche DIABETE RICERCA Ente del Terzo Settore”, in breve anche “FONDAZIONE DIABETE RICERCA ETS”.
La Fondazione, a seguito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assume nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Ente del Terzo Settore o ETS.
La Fondazione ha la sede legale in Roma. L’indirizzo della sede è stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, nonché di istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici o delegazioni in Italia o all'estero. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune o in Comune diverso da quello sopra indicato, purché nel territorio della Repubblica Italiana, potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
Art. 2 – Scopo - Oggetto
La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, finalizzate a sostenere e a rafforzare la ricerca scientifica e la tutela della salute nel campo della diabetologia, delle malattie metaboliche e della prevenzione delle malattie cardio-nefrovascolari.
Nello specifico la Fondazione persegue in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- svolgimento di studi e ricerche scientifiche di particolare interesse sociale nel campo della diabetologia, delle malattie metaboliche, e della prevenzione delle malattie cardio-nefrovascolari e di iniziative di vario tipo intesa a sostenere tali attività;
- formazione post universitaria nel campo della diabetologia, delle malattie metaboliche e della prevenzione delle malattie cardio-nefrovascolari.
In particolare la Fondazione potrà:
- promuovere e sviluppare, attraverso università, enti di ricerca od altri enti pubblici e privati, tutte le attività che favoriscano il raggiungimento del suo scopo assumendo le necessarie iniziative e curandone la realizzazione;
- promuovere ed organizzare iniziative di ogni tipo per la raccolta di fondi per la ricerca nel campo della diabetologia, delle malattie metaboliche e della prevenzione delle malattie cardio-nefrovascolari;
- finanziare progetti di ricerca nel campo della diabetologia, delle malattie metaboliche e della prevenzione delle malattie cardio-nefrovascolari;
- finanziare:
- borse di studio, contratti e assegni per lo svolgimento di attività di ricerca presso centri italiani ed esteri, incluse borse di dottorato;
- master/corsi di formazione;
- posti di ricercatore o del ruolo universitario nel campo della diabetologia, delle malattie metaboliche e della prevenzione delle malattie cardio-nefrovascolari;
- assegnare premi quale riconoscimento per opere di particolare rilievo scientifico e culturale, in tema di diabete, malattie metaboliche e prevenzione delle malattie cardio-nefrovascolari;
- svolgere le sue attività anche fuori dall’ambito Nazionale, ed in collaborazione con altri organismi aventi analoghe finalità, con enti pubblici, privati e società scientifiche.
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle secondarie ad esse direttamente connesse e strumentali.
La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 3 – Attività diverse
La Fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
Art. 4 - Organi
Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- la Commissione Scientifica;
- l’Organo di Controllo;
- l’Organo di revisione legale dei conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata da CDA).
Art. 5 - Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione (CDA). Il CDA è composto di un numero di componenti pari a 7 (sette), nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Fondatrice (SID ETS - Società Italiana di Diabetologia e delle Malattie del Metabolismo Ente del Terzo Settore) tra i suoi soci o tra esponenti di prestigio della società civile che si impegnano per perseguire le finalità della fondazione.
Le nomine avvengono ogni due anni, dopo l’insediamento del rinnovato Consiglio Direttivo dell’Associazione Fondatrice, di norma nel periodo giugno-settembre degli anni pari.
Il CDA dura in carica quattro esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del CDA convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei consiglieri. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del CDA, l’Associazione Fondatrice nomina un sostituto. Il componente così nominato dura in carica fino al termine in cui sarebbe cessato il Consigliere sostituito ed è immediatamente rieleggibile.
In caso di cessazione anticipata del Presidente per qualsiasi causa: subentra nella carica di Presidente, il Presidente eletto che, per assicurare il meccanismo dell’avvicendamento biennale, termina il mandato del presidente sostituito e rimane in carica per un ulteriore biennio. Nel caso in cui il Presidente eletto sostituisca il presidente cessato anticipatamente, l’Associazione Fondatrice nominerà un nuovo membro del consiglio di amministrazione e questo eleggerà un nuovo presidente eletto.
Art. 6 - Competenze del CDA
Il CDA della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione. Il CDA provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza delle disposizioni di legge per tempo vigenti.
Spetta al CDA tra l'altro:
- definire le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- definire e promuovere iniziative di qualsiasi tipo volte a raccogliere risorse economiche per sostenere la ricerca nel campo del diabete e delle malattie metaboliche;
- modificare lo statuto e deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- individuare e definire le attività secondarie da poter esercitare ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 117/2017, le attività connesse e strumentali in conformità alla normativa per tempo vigente.
- approvare il bilancio di esercizio;
- nominare il Segretario;
- nominare la Commissione Scientifica;
- nominare l’Organo di Controllo;
- nominare l’Organo di revisione legale dei conti, qualora dovessero ricorrere le condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017 o lo ritenga opportuno.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente, almeno una volta l’anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio , inoltre può essere convocato, altre volte, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti.
La convocazione del CDA è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, per via telematica. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno con le materie da trattare, ora, data e sede della riunione.
In caso di urgenza la convocazione è fatta per via telematica e il termine è ridotto a due giorni.
La riunione del CDA può svolgersi anche con modalità a distanza non contestuali, ossia audio o video conferenza, purché sia consentito al Presidente l’accertamento delle identità degli intervenuti e sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti espressi. Le deliberazioni aventi ad oggetto l’estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri in carica.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni del CDA devono essere trascritti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7 - Presidente
In prima istanza o in caso di rinnovo totale del CDA quest’ultimo elegge tra i suoi componenti il Presidente della Fondazione che dura in carica un biennio e il Presidente eletto che assume la carica di Presidente della Fondazione al biennio successivo.
In occasione del rinnovo biennale del CDA viene eletto solo il Presidente eletto.
Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Sono compiti del Presidente:
- Convocare e presiedere il CDA, definendo gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno delle riunioni;
- Rendere esecutive le deliberazioni del CDA;
- Esercitare le attribuzioni e compiere gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- Sorvegliare sul buono andamento economico della Fondazione; curando che il suo patrimonio non venga in alcun modo intaccato;
- Curare l’osservanza dello Statuto, proponendo al CDA le modifiche qualora queste si dovessero rendere necessarie;
- Proporre i nominativi per l’elezione del Segretario, dei Componenti del Comitato Scientifico, e dell’Organo di Controllo ed eventualmente dell’Organo di revisione legale dei conti.
Art. 8 - Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione della Fondazione.
Il nominativo del Segretario viene proposto dal Presidente e la sua nomina è deliberata dal CDA.
Art. 9 - Il Comitato Scientifico
Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, comunque non inferiore a tre e non superiore a sette (incluso il coordinatore), scelti tra esperti in ricerca di diabetologia e malattie metaboliche. Il Comitato Scientifico è presieduto da un coordinatore, scelto dal CDA della Fondazione tra i suoi componenti con durata biennale. I membri del Comitato Scientifico durano in carica due anni e sono rinnovabili al massimo due volte (per un totale di 6 anni).
Il Comitato Scientifico ha il compito di valutare le richieste di finanziamento per progetti di ricerca presentati a seguito di bandi emessi dalla Fondazione, le domande di attribuzione di borse studio, assegni di ricerca.
Il coordinatore scientifico, conclusa la valutazione di richieste e domande, comunica le proposte di finanziamento al CDA che provvederà a deliberare in merito.
Il Comitato Scientifico deve anche esaminare i rendiconti di carattere scientifico ed economico presentati dai beneficiari. Il Comitato Scientifico ha anche compito di consulenza in materie scientifiche di interesse per la Fondazione stessa.
Art. 10 - Organo di Controllo
L’organo di controllo vigila sull’amministrazione della Fondazione verificando l’osservanza della legge, dell’atto costitutivo, dello Statuto, vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento, accerta la regolare tenuta della contabilità e la regolarità del bilancio, redige la relazione annuale al bilancio d’esercizio. L’organo di controllo esercita le sue funzioni in conformità all’art. 30 del D.Lgs. n. 117/17 e, per quanto non previsto, alle norme del codice civile, in quanto compatibili.
L’organo di controllo è monocratico, costituito da una persona quale Sindaco Unico, scelta tra i Revisori Legali iscritti nell’apposito Registro, nominato dal CDA; lo stesso CDA, all’atto della nomina dell’ Organo di Controllo, nomina anche un Sindaco Unico supplente anch’esso iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
All’organo di controllo spetta il compenso stabilito dal CDA all’atto della nomina.
L’organo di Controllo dura in carica quattro anni, e scade alla data del CDA convocato per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica e non può essere revocato durante il suo mandato, se non per giusta causa.
L’Organo di Controllo può essere rinnovato al termine del suo mandato.
Art. 11 - Revisione legale dei conti
Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all’art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/17 o qualora ritenuto opportuno, il CDA nomina un Revisore legale, per esercitare la revisione legale dei conti, iscritto nell’apposito registro, che potrà essere individuato nella stessa persona dell’organo monocratico di controllo, o una Società di Revisione.
All’organo di Revisione legale dei conti spetta il compenso stabilito dal CDA all’atto della nomina.
Art. 12 - Patrimonio, entrate, gestione
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale conferita nell'atto di costituzione della stessa, costituisce il fondo di dotazione e può essere incrementato e/o integrato.
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- beni mobili e immobili acquistati o pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, strumentali per il perseguimento delle finalità della Fondazione;
- donazioni, lasciti di beni, mobili ed immobili, fatte da Enti o da privati con espressa destinazione al perseguimento delle finalità della Fondazione, e somme con espressa destinazione ad incrementare l’attivo patrimoniale della Fondazione;
- somme ed investimenti finanziari che il Consiglio di Amministrazione disponga di destinare ad incrementare l’attivo patrimoniale della Fondazione;
- contributi specificatamente destinati ad incremento del patrimonio elargiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di gestione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- i contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione del patrimonio;
- i contributi in qualsiasi forma concessi ed erogati dalla Associazione Fondatrice;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse;
- entrate derivanti dalla attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti dalla contribuzione del cinque per mille (5X1000).
Le rendite e le risorse della Fondazione, gli eventuali utili e avanzi di gestione, le entrate comunque denominate, devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, in osservanza della normativa per tempo applicabile.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.
La Fondazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle attività statutarie.
Ai componenti degli organi della Fondazione non spetta alcuna retribuzione, se non il rimborso delle spese documentate, ad eccezione del Sindaco Unico che compone l’Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, ai quali spetta un compenso determinato dal CDA.
Art. 13 - Esercizio Finanziario e Bilancio
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 maggio di ogni anno il CDA deve approvare il bilancio d’esercizio relativo all'anno precedente.
Il Bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione stesso, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d’esercizio, predispone il bilancio sociale.
Il bilancio di esercizio, una volta approvato, viene reso noto mediante pubblicazione, per estratto, nel sito telematico della stessa Fondazione e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 14 - Libri
Oltre alle scritture previste dalla legge, la Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi della Fondazione.
L'Associazione Fondatrice ha diritto di prendere visione dei libri e delle scritture della Fondazione.
Art. 15 - Scioglimento - Estinzione
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 - Rinvio alle disposizione di legge
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 117/2017 ed ai relativi provvedimenti d'attuazione. F.TO ANGELO AVOGARO - SUSANNA OPERAMOLLA Registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1^ il 24 marzo 2026 al n.7976 serie 1T. Pagati euro 200,00 per imposte.
Io sottoscritta dottoressa Susanna Operamolla, Notaio in Roma, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta. Roma,24 marzo 2026 File firmato digitalmente dal Notaio Susanna Operamolla